Art. 18

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
La misura del contributo previsto dal secondo comma dell' della presente legge, nonchè le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell', lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonchè alla entità del concorso dello Stato. Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-09;9#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo