Art. 19
LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9
In vigore dal 15 feb 1963
La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, è posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
L'ammontare relativo è annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.
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