Art. 13

LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

In vigore dal 15 feb 1963
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli , secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
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