Art. 12

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'articolo 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalità e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, può provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso. Analogo diritto, alle stesse condizioni, è riconosciuto al personale delle società ed associazioni di cui al precedente , per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Società Italcable.
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