Art. 1
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A partire dal 1 gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.
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