Art. 2

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1 gennaio 1961 sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale: 50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948; 30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1918 e il 31 dicembre 1950; 20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951; 15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952; 8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953; 5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954; 3 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955. A partire dal 1 gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente . Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1 gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.
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