Art. 4
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo , tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all', comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
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