Art. 11

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946. Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1 gennaio 1948.
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