Art. 14

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

In vigore dal 1 feb 1963
L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28".
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