Art. 10
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790
In vigore dal 1 feb 1963
L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione e con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell' della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contributi determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.
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