Art. 4
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683
In vigore dal 22 dic 1962
L' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946, richiamato dall', terzo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è sostituito dal seguente:
"In caso di cessazione, dal servizio spetta all'impiegato il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei conti A e B di cui al precedente articolo.
"L'impiegato, tuttavia, perde il diritto al trattamento di quiescenza nei casi per i quali tali perdita è prevista nei confronti degli impiegati statali.
"Le funzioni della Commissione competente a pronunciarsi sull'eventuale mantenimento del trattamento di quiescenza agli impiegati statali destituiti, nei casi in cui tale mantenimento è ammesso, sono esercitate, per gli impiegati del Consiglio nazionale delle ricerche, dalla Giunta amministrativa del Consiglio medesimo.
"In caso di perdita la del diritto ali trattamento di, quiescenza, il coniuge ed i figli dell'impiegato conseguono il diritto alla liquidazione a loro favore dell'importo del solo conto B, mentre il conto A è riscosso dal Consiglio nazionale delle ricerche. La ripartizione dell'importo del dello conto B tra il coniuge e i figli, se non vi è accordo tra loro, ha luogo secondo il bisogno di ciascuno.
"In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, l'importo del conto B è impiegato in atti di assistenza a favore del personale.
"In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei conti A e B è assegnato e ripartito secondo le norme e con le limitazioni stabilite dall'articolo 2122 del Codice civile".
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