Art. 13
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683
In vigore dal 22 dic 1962
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-11;1683#art-13