Art. 10

LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683

In vigore dal 22 dic 1962
Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una volta tanto, limitatamente ad un quarto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva di cui alle annesse tabelle, concorsi per esame speciale e per titoli riservati agli impiegati del Consiglio stesso, qualunque sia la loro età, appartenenti ai ruoli organici od aggiunti di carriera immediatamente inferiore, che risultino in possesso dei titolo di studio e degli altri requisiti rispettivamente prescritti per la ammissione ai ruoli cui i concorsi si riferiscono. L'esame speciale consisterà in un colloquio vertente sul servizi di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche e su quelli in particolare inerenti ai ruoli per l'ammissione ai quali i concorsi vengono espletati. Le norme per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite con provvedimento del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentita la Giunta amministrativa.
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