Art. 9
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683
In vigore dal 22 dic 1962
Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio razionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianità prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.
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