Art. 2
LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1683
In vigore dal 22 dic 1962
Salvo quanto è disposto dai successivi articoli e dalle altre norme speciali relative all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere, sul trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, sui collocamento a riposo e le altre forme di cessazione dal servizio, stabilite per gli impiegati civili dello Stato di carriera corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-12-11;1683#art-2