Art. 5

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610

In vigore dal 14 dic 1962
Esonero da imposte Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario. Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1610#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo