Art. 2

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610

In vigore dal 14 dic 1962
Regolarizzazione fiscale dei trasferimenti Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo , i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti nè regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.
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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1610#art-2

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