Art. 1
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610
In vigore dal 14 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.
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