Art. 3
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610
In vigore dal 14 dic 1962
Beneficiari della legge
Può beneficiare delle agevolazioni della presente legge, sempre che ricorrano le condizioni previste dall', chi provi di possedere il fondo in forza di un titolo idoneo da almeno due anni antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge, oppure di essere da oltre venti anni nel pacifico e continuato possesso del fondo, per il quale intende ottenere il riconoscimento di proprietà.
Storico versioni
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