Art. 5
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610
In vigore dal 14 dic 1962
Esonero da imposte
Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai fini della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.
Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.
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