Art. 7
LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602
In vigore dal 14 dic 1962
La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.
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