Art. 2
LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602
In vigore dal 14 dic 1962
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità:
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finchè non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessità di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonchè quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attività di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602#art-2