Art. 5

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

In vigore dal 14 dic 1962
In relazione alle visite stabilite dall', su richiesta delle Casse marittime, le autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco. Agli effetti del presente articolo le Casse marittime possono prendere visione, mediante propri funzionari, degli elenchi dei marittimi in attesa di imbarco.
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