Art. 9
LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602
In vigore dal 14 dic 1962
L'articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è integrato dal seguente comma:
"Può ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneità permanente solo quando si tratti di infermità o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - BERTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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