Art. 3

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

In vigore dal 14 dic 1962
Gli inscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro per la marina mercantile, attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare. L' del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo