Art. 28

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni
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