Art. 27
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 18 set 1962
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.
Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.
Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli della, presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall' del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall' della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.
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