Art. 23

In vigore dal 27 ago 1974
In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale. ((Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore)) .
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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-23

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