Art. 23 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 23

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 27 ago 1974
In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale. Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore .
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