Art. 32

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge, nonchè il secondo comma dell' della legge 30 aprile 1962, numero 283. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962 SEGNI FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO - RUMOR - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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