Art. 28 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 28

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni
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