Art. 14

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Prima attuazione della legge. Concorsi Nella prima attuazione della presente legge, i posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli riservati agli impiegati di ruolo dello Stato con qualifica corrispondente a quella da conferire, o immediatamente inferiore, se siano in possesso del richiesto titolo di studio, abbiano maturato l'anzianità prescritta e, nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia, con le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici. Possono, altresì, partecipare ai concorsi di cui al precedente comma coloro che siano in possesso del richiesto titolo di studio e nel quinquennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni che vengono attribuite al personale dei nuovi ruoli organici. Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.
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