Art. 11
LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206
In vigore dal 25 nov 1973
Corsi di qualificazione
Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di indire, con suo decreto, corsi di qualificazione professionale per il personale delle due carriere.
Gli impiegati ammessi a frequentare i corsi continuano a percepire lo stipendio e ogni altro assegno spettante al personale in servizio.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
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