Art. 16

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Onere finanziario Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati. All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 agosto 1962 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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