Art. 16
LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206
In vigore dal 5 set 1962
Onere finanziario
Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvede con aliquota del provento derivante dalla applicazione della legge 3 agosto 1961, n. 851, concernente l'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, riguardante l'imposta di bollo e concessione di premi di operosità e per la scoperta e repressione di reati.
All'onere di lire 20 milioni concernente l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo del Ministero del tesoro concernente provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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