Art. 12

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Rinvio ad altre disposizioni di legge Riguardo al funzionamento dell'Ufficio ed al personale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato e in ogni altra norma vigente in materia.
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