Art. 10

LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

In vigore dal 5 set 1962
Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli , le Commissioni formano le graduatorie. Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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