Accordo›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione
amministrativa per l'applicazione degli ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-9