Art. 9
AccordoTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti determinano i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione degli ed 8 tenuto conto dei metodi stabiliti dalla Comunità per gli scambi di merci tra gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-9