Accordo›Sez. I
Art. 12
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuovi
dazi doganali o tasse di effetto equivalente all'importazione ed all'esportazione e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-12