AccordoTitolo VI

Art. 4

In vigore dal 17 ago 1962
I mezzi necessari per la concessione degli abbuoni di interessi saranno forniti dagli Stati membri in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca. La procedura di versamento dei fondi e le modalità di concessione degli abbuoni di interessi saranno adottati dal Consiglio all'unanimità.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-4

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