AccordoTitolo VI

Art. 5

In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo, sarà approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notificherà al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore alla data della notifica effettuata dal Governo che avrà proceduto per ultimo a detta notifica.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-5

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