Art. 57

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Copertura della spesa Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà: a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 - per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con operazioni di movimento di capitali; b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi. Il Ministro per il tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - GUI - TAVIANI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 57 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo