Art. 53

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti Gli stanziamenti previsti negli della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi. Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi. Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 53 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo