Art. 55

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 13 apr 1963
Commissione d'indagine L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento. La. Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'onere di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria. La Commissione riferirà al Ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963. Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 55 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo