Art. 52
LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073
In vigore dal 23 ago 1962
Conferma dei benefici delle leggi precedenti
purchè non in contrasto con la presente legge
Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.
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