Art. 52

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.
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LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073 (Art. 52 Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo