Art. 52 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 52

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Conferma dei benefici delle leggi precedenti purchè non in contrasto con la presente legge Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.
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