Art. 57 · LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

Art. 57

LEGGE 24 luglio 1962, n. 1073

In vigore dal 23 ago 1962
Copertura della spesa Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà: a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 - per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con operazioni di movimento di capitali; b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi. Il Ministro per il tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 luglio 1962 SEGNI FANFANI - GUI - TAVIANI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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