Art. 13
LEGGE 9 aprile 1962, n. 163
In vigore dal 15 mag 1962
Nel primo concorso che verrà bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai precedenti , i due terzi dei posti da conferire mediante il concorso medesimo sono riservati al personale che alla data del bando di concorso risulti in servizio da almeno un triennio negli istituti e scuole d'arte con le funzioni proprie dei posti cui il concorso stesso si riferisce.
L'ammissione al concorso nel ruolo della carriera di concetto, da bandire ai sensi del precedente comma, è consentita al personale di cui ai comma medesimo, ancorchè in possesso di diploma di scuola media di 2° grado diverso da quello di ragioniere.
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