Art. 9
LEGGE 9 aprile 1962, n. 163
In vigore dal 15 mag 1962
Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere temporaneamente coperte, nelle more della indizione e dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.
Al personale incaricato di cui al precedente comma compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.
L'incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo.
È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici, di cui alle annesse tabelle A, B e C. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
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