Art. 12

LEGGE 9 aprile 1962, n. 163

In vigore dal 15 mag 1962
Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli istituti e scuole d'arte dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti viene immesso, previo esame-colloquio per quello delle carriere di concetto ed esecutive, e previo, deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto e scuola per il personale ausiliario, nei ruoli organici di cui alle tabelle A, B e C annesse alla presente legge e inquadrato nel proprio ruolo con il coefficiente relativo alla anzianità posseduta nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti. Per quanto riguarda i segretari di cui al precedente comma, appartenenti ad istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi statuti corrispondenti posti di ruolo di gruppo C, i medesimi possono essere collocati nei ruoli ordinari dei segretari economi e dei segretari di cui alle annesse tabelle A e D, con le modalità ed alle condizioni stabilite per l'analogo personale di ruolo nel precedente . Coloro che non conseguono il collocamento nei ruoli ordinari continueranno a conservare la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento. Il personale non di ruolo delle carriere di cui ai primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori, pur possedendo i requisiti per tale inquadramento, e il personale delle stesse carriere alla data in cui maturerà il diritto dell'inquadramento nei ruoli stessi, sarà immesso, subordinatamente all'esame colloquio e alla deliberazione di cui al primo comma, nei ruoli organici al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.
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